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Codice Civile
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Art. 2277 · Codice Civile
Inventario
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2277
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