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Codice Civile
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Art. 2272 · Codice Civile
Cause di scioglimento
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale;
5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2272
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