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Codice Civile
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Art. 2270 · Codice Civile
Creditore particolare del socio
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2270
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