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Codice Civile
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Art. 2267 · Codice Civile
Responsabilità per le obbligazioni sociali
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2267
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