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Codice Civile
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Art. 2266 · Codice Civile
Rappresentanza della società
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2266
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