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Codice Civile
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Art. 2263 · Codice Civile
Ripartizione dei guadagni e delle perdite
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2263
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