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Codice Civile
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Art. 2258 · Codice Civile
Amministrazione congiuntiva
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2258
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