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Codice Civile
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Art. 2257 · Codice Civile
Amministrazione disgiuntiva
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2257
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