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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2233 · Codice Civile
Compenso
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2233
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