Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza › Capo I - Delle misure di sicurezza personali

Art. 223 · Codice Penale

Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può aver durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 223

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