Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo III - Del lavoro autonomo › Capo I - Disposizioni generali

Art. 2228 · Codice Civile

Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2228

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