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Codice Civile
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Art. 2226 · Codice Civile
Difformità e vizi dell'opera
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2226
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