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Codice Civile
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Art. 2214 · Codice Civile
Libri obbligatori e altre scritture contabili
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2214
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