Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo II - Del lavoro nell'impresa › Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Art. 2208 · Codice Civile

Responsabilità personale dell'institore

L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2208

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