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Codice Civile
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Art. 2207 · Codice Civile
Modificazione e revoca della procura
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2207
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