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Codice di Procedura Penale
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Art. 220 · Codice di Procedura Penale
Oggetto della perizia
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 220
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