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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 220 · Codice Penale
Esecuzione dell'ordine di ricovero
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 220
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