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Legge Professionale Forense
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 22 · Legge Professionale Forense
Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 22 (1)
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