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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 22 · Codice di Procedura Penale
Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 22 (1)
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