Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Del lavoro nell'impresa › Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Art. 2196 · Codice Civile

Iscrizione dell'impresa

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la razza;
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2196

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