Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo II - Del lavoro nell'impresa › Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Art. 2189 · Codice Civile

Modalità dell'iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2189

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