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Codice Civile
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Art. 2189 · Codice Civile
Modalità dell'iscrizione
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2189
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