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Codice Civile
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Art. 2183 · Codice Civile
Reintegrazione del bestiame conferito
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2183
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