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Codice di Procedura Penale
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Art. 218 · Codice di Procedura Penale
Presupposti dell'esperimento giudiziale
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
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