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Codice Civile
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Art. 2179 · Codice Civile
Morte di una delle parti
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2179
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