Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Del lavoro nell'impresa › Capo II - Dell'impresa agricola

Art. 2171 · Codice Civile

Nozione

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2171

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