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Codice di Procedura Civile
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Art. 217 · Codice di Procedura Civile
Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 217
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