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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
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Art. 217 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Determinazioni facoltative
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall’articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 217
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