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Codice Civile
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Art. 2160 · Codice Civile
Trasferimento del diritto di godimento del fondo
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2160
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