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Codice Civile
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Art. 2155 · Codice Civile
Raccolta e divisione dei prodotti
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2155
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