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Codice Civile
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Art. 2150 · Codice Civile
Rappresentanza della famiglia colonica
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2150
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