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Codice di Procedura Civile
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Art. 215 · Codice di Procedura Civile
Riconoscimento tacito della scrittura privata
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 215
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