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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 213 · Codice Penale
Stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 213
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