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Codice Civile
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Art. 2127 · Codice Civile
Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2127
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