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Codice Civile
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Art. 2116 · Codice Civile
Prestazioni
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2116
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