Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Del lavoro nell'impresa › Capo I - Dell'impresa in generale

Art. 2110 · Codice Civile

Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2110

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