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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2110 · Codice Civile
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2110
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