Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza › Capo I - Delle misure di sicurezza personali

Art. 211 · Codice Penale

Esecuzione delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 211

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