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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 211 · Codice Penale
Esecuzione delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 211
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