Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VI - Del matrimonio › Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia

Art. 211 · Codice Civile

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 211

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