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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 21 · Codice Civile
Deliberazioni dell'assemblea
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 21 (1)
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