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Codice Civile
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Art. 2099 · Codice Civile
Retribuzione
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2099
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