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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2086 · Codice Civile
Gestione dell'impresa
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2086
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