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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 207 · Codice di Procedura Penale
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 207
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