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Codice di Procedura Penale
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Art. 206 · Codice di Procedura Penale
Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 206
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