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Codice della Strada
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 206 · Codice della Strada
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 206
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