Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo II - Mezzi di prova › Capo I - Testimonianza

Art. 205 · Codice di Procedura Penale

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 205

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