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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
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Art. 205 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Procedure di aggiudicazione del contraente generale
2. L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare:
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
b) dell’incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;
c) di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.
3. Il bando di gara può prevedere che l’offerente dimostri:
a) l’assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, ferma restando la necessità di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell’offerente che risulti poi aggiudicatario;
b) la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;
c) il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste.
4. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate. L’operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, non può parteciparvi quale membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio, anche stabile.
5. Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di qualificazione può partecipare alla procedura di gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
6. Gli affidamenti degli enti concedenti operanti nei settori speciali sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle relative norme del Libro III.
7. Gli affidamenti degli enti concedenti diversi da quelli indicati nel comma 6 sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente Parte, dalle norme del Libro II, Parte IV.
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