Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo II - Mezzi di prova › Capo I - Testimonianza

Art. 203 · Codice di Procedura Penale

Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nella fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 203

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