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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2027 · Codice Civile
Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2027
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