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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
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Art. 202 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Cessione di immobili in cambio di opere
a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell’immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.
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