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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 201 · Codice Penale
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 201
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