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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 20 · Codice Civile
Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 20 (1)
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